DECRETO CHRISTUS DOMINUS
SULL'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI
PROEMIO
1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è
venuto per salvare il suo popolo dai peccati
e per santificare tutti gli uomini; com'egli
era stato mandato dal Padre, così mandò i
suoi apostoli e li santificò dando loro lo
Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero
il Padre sopra la terra e salvassero gli
uomini, " per l'edificazione del suo
corpo " (Ef 4,12), che è la Chiesa.
Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di
Cristo
2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice,
come successore di Pietro, a cui Cristo affidò
la missione di pascere le sue pecore ed i
suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito
di una potestà suprema, piena, immediata,
universale, a bene delle anime. Egli perciò,
essendo stato costituito pastore di tutti
i fedeli per promuovere sia il bene comune
della Chiesa universale, sia il bene delle
singole Chiese, detiene la suprema potestà
ordinaria su tutte le Chiese.
Anche i vescovi, posti dallo Spirito Santo,
succedono agli apostoli come pastori delle
anime e, insieme col sommo Pontefice e sotto
la sua autorità hanno la missione di perpetuare
l'opera di Cristo, pastore eterno. Infatti
Cristo diede agli apostoli ed ai loro successori
il mandato e la potestà di ammaestrare tutte
le genti, di santificare gli uomini nella
verità e di guidarli. Perciò i vescovi, per
virtù dello Spirito Santo che è stato loro
dato, sono divenuti veri ed autentici maestri
della fede, pontefici e pastori.
3. I vescovi, partecipi della sollecitudine
per tutte le Chiese, esercitano il loro ufficio
episcopale, ricevuto per mezzo della loro
consacrazione episcopale, in comunione e
sotto l'autorità del sommo Pontefice, in
tutto ciò che riguarda il magistero ed il
governo pastorale, uniti tutti in un collegio
o corpo, rispetto a tutta la Chiesa di Dio.
I singoli vescovi esercitano tale ministero
nei riguardi della porzione del gregge del
Signore che è stata loro assegnata, avendo
ciascuno cura della Chiesa particolare affidatagli.
Talvolta però alcuni vescovi possono congiuntamente
provvedere ad alcune necessità comuni a diverse
Chiese. Pertanto questo santo Concilio, considerate
le condizioni dell'umana società, che ai
nostri giorni sono in piena evoluzione volendo
determinare i doveri pastorali dei vescovi
in maniera più particolareggiata, impartisce
le seguenti disposizioni.
CAPITOLO I
I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE
I. La posizione dei vescovi riguardo alla
Chiesa universale
Il collegio episcopale
4. I vescovi, in virtù della loro sacramentale
consacrazione e in gerarchica comunione col
capo e coi membri del collegio, sono costituiti
membri del corpo episcopale. " L'ordine
dei vescovi, che succede al collegio degli
apostoli nel magistero e nel governo pastorale,
ed è anzi l'ininterrotto prolungamento del
corpo apostolico nel tempo, insieme col romano
Pontefice, suo capo, è anche il soggetto
di una suprema e piena potestà sulla Chiesa
universale: potestà, tuttavia, che non si
può esercitare senza il consenso del romano
Pontefice ". Tale potestà invero "
si esercita in modo solenne nel Concilio
ecumenico" perciò questo santo Sinodo
dichiara che tutti i vescovi, che siano membri
del collegio episcopale, hanno il diritto
di intervenire al Concilio ecumenico. "
La stessa potestà collegiale può essere esercitata,
insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle
diverse parti del mondo, purché il capo del
collegio li inviti ad una azione collegiale,
o almeno approvi o liberamente accetti un'azione
unitaria dei vescovi sparsi nel mondo, in
modo che diventi un vero atto collegiale
".
Il Sinodo
5. Una più efficace collaborazione al supremo
pastore della Chiesa la possono prestare,
nei modi dallo stesso romano Pontefice stabiliti
o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse
regioni del mondo, riuniti nel consiglio
propriamente chiamato Sinodo dei vescovi.
Tale Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato
cattolico, è un segno che tutti i vescovi
sono partecipi in gerarchica comunione della
sollecitudine della Chiesa universale.
I vescovi partecipano della sollecitudine
per tutta la Chiesa
6. I vescovi, come legittimi successori degli
apostoli e membri del collegio episcopale,
sappiano essere sempre tra loro uniti e dimostrarsi
solleciti di tutte le Chiese; per divina
disposizione e comando del l'ufficio apostolico,
ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi,
è infatti in certo qual modo responsabile
della Chiesa. In modo particolare si dimostri
no solleciti di quelle parti del mondo dove
la parola di Dio non è ancora stata annunziata,
o dove, a motivo dello scarso numero di sacerdoti,
i fedeli sono in pericolo di allontanarsi
dalla pratica della vita cristiana, anzi
di perdere la fede stessa.
Si adoperino perciò a che i fedeli sostengano
promuovano con ardore le opere di evangelizzazione
e di apostolato. Cerchino inoltre di preparare
degni sacerdoti, come anche degli ausiliari,
religiosi e laici non solo per le missioni,
ma anche per le regioni che hanno scarsezza
di clero. Facciano ogni possibile sforzo,
perché alcuni dei loro sacerdoti si rechino
in terra di missione o nelle diocesi predette
ad esercitarvi il sacro ministero, per tutta
la loro vita o al meno per un determinato
periodo di tempo.
Ricordino i vescovi che anche nell'uso dei
beni ecclesiastici devono essere tenute presenti
le necessità non solo delle loro diocesi,
ma anche di quelle di altre Chiese particolari,
perché anche queste sono parti dell'unica
Chiesa di Cristo. Ed infine rivolgano le
loro cure, secondo le loro possibilità, ad
alleviare le calamità da cui altre diocesi
o altre regioni sono afflitte.
Ricordare i vescovi perseguitati
7. Soprattutto i vescovi circondino col loro
fraterno affetto e con la loro attiva premura
quegli altri vescovi che, a motivo della
loro fedeltà a Cristo, sono fatti bersaglio
di calunnie e di persecuzioni, giacciono
in carcere o sono impediti dall'esercitare
il loro ministero. Mirino così, con la preghiera
e con l'opera, a lenire e mitigare i dolori
dei loro confratelli.
II. I vescovi e la santa Sede
I vescovi nelle loro diocesi
8. a) Ai vescovi, quali successori degli
apostoli, nelle diocesi loro affidate spetta
di per sé la potestà ordinaria, propria e
immediata, che è necessaria per l'esercizio
del loro ministero pastorale, ferma sempre
restando in ogni campo la potestà del romano
Pontefice di riservare alcune cause a se
stesso o ad altra autorità.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data
facoltà di dispensare in casi particolari
da una legge generale della Chiesa i fedeli
sui quali, a norma del diritto, esercitano
la loro autorità, ogni qualvolta ritengano
che ciò giovi al loro bene spirituale; a
meno che la suprema autorità della Chiesa
non avanzi qualche speciale riserva in proposito.
I dicasteri della curia romana
9. Nell'esercizio della sua suprema, piena
ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa,
il romano Pontefice si avvale dei dicasteri
della curia romana, che perciò compiono il
loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità,
a vantaggio delle Chiese e al servizio dei
sacri pastori.
Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono
il desiderio che questi dicasteri, i quali
hanno finora reso senza dubbio un prezioso
aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della
Chiesa, vengano riorganizzati in modo nuovo
e conforme alle necessità dei tempi, dei
paesi e dei riti, specialmente per quanto
riguarda il loro numero, il loro nome, le
loro competenze, i loro metodi di lavoro
ed il coordinamento delle loro attività.
Come pure desiderano che, in considerazione
del ministero pastorale dei vescovi, sia
più esattamente definito l'ufficio dei legati
del romano Pontefice.
10. Poiché questi dicasteri sono stati costituiti
per il bene della Chiesa universale, si esprime
parimenti il desiderio che i loro membri,
il loro personale e i loro consultori, come
pure i legati del romano Pontefice, nei limiti
del possibile, siano in più larga misura
scelti dalle diverse regioni della Chiesa.
Così gli uffici, ossia gli organi centrali
della Chiesa cattolica, presenteranno un
carattere veramente universale.