DICHIARAZIONE
DIGNITATIS HUMANAE
SULLA LIBERTA' RELIGIOSA
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA
E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE
E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani
divengono sempre più consapevoli della propria
dignità di persone e cresce il numero di
coloro che esigono di agire di loro iniziativa,
esercitando la propria responsabile libertà,
mossi dalla coscienza del dovere e non pressati
da misure coercitive. Parimenti, gli stessi
esseri umani postulano una giuridica delimitazione
del potere delle autorità pubbliche, affinché
non siano troppo circoscritti i confini alla
onesta libertà, tanto delle singole persone,
quanto delle associazioni. Questa esigenza
di libertà nella convivenza umana riguarda
soprattutto i valori dello spirito, e in
primo luogo il libero esercizio della religione
nella società. Considerando diligentemente
tali aspirazioni, e proponendosi di dichiarare
quanto e come siano conformi alla verità
e alla giustizia, questo Concilio Vaticano
rimedita la tradizione sacra e la dottrina
della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi
in costante armonia con quelli già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che
Dio stesso ha fatto conoscere al genere umano
la via attraverso la quale gli uomini, servendolo,
possono in Cristo trovare salvezza e pervenire
alla beatitudine. Questa unica vera religione
crediamo che sussista nella Chiesa cattolica
e apostolica, alla quale il Signore Gesù
ha affidato la missione di comunicarla a
tutti gli uomini, dicendo agli apostoli:
" Andate dunque, istruite tutte le genti
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto quello che io vi ho comandato
" (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri
umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente
in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa,
e sono tenuti ad aderire alla verità man
mano che la conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi
doveri attingono e vincolano la coscienza
degli uomini, e che la verità non si impone
che per la forza della verità stessa, la
quale si diffonde nelle menti soavemente
e insieme con vigore. E poiché la libertà
religiosa, che gli esseri umani esigono nell'adempiere
il dovere di onorare Iddio, riguarda l'immunità
dalla coercizione nella società civile, essa
lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica
sul dovere morale dei singoli e delle società
verso la vera religione e l'unica Chiesa
di Cristo. Inoltre il sacro Concilio, trattando
di questa libertà religiosa, si propone di
sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici
più recenti intorno ai diritti inviolabili
della persona umana e all'ordinamento giuridico
della società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che
la persona umana ha il diritto alla libertà
religiosa.
Il contenuto di una tale libertà è che gli
esseri umani devono essere immuni dalla coercizione
da parte dei singoli individui, di gruppi
sociali e di qualsivoglia potere umano, così
che in materia religiosa nessuno sia forzato
ad agire contro la sua coscienza né sia impedito,
entro debiti limiti, di agire in conformità
ad essa: privatamente o pubblicamente, in
forma individuale o associata. Inoltre dichiara
che il diritto alla libertà religiosa si
fonda realmente sulla stessa dignità della
persona umana quale l'hanno fatta conoscere
la parola di Dio rivelata e la stessa ragione.
Questo diritto della persona umana alla libertà
religiosa deve essere riconosciuto e sancito
come diritto civile nell'ordinamento giuridico
della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri
umani, in quanto sono persone, dotate cioè
di ragione e di libera volontà e perciò investiti
di personale responsabilità, sono dalla loro
stessa natura e per obbligo morale tenuti
a cercare la verità, in primo luogo quella
concernente la religione.
E sono pure tenuti ad aderire alla verità
una volta conosciuta e ad ordinare tutta
la loro vita secondo le sue esigenze. Ad
un tale obbligo, però, gli esseri umani non
sono in grado di soddisfare, in modo rispondente
alla loro natura, se non godono della libertà
psicologica e nello stesso tempo dell'immunità
dalla coercizione esterna. Il diritto alla
libertà religiosa non si fonda quindi su
una disposizione soggettiva della persona,
ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto
ad una tale immunità perdura anche in coloro
che non soddisfano l'obbligo di cercare la
verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio,
qualora sia rispettato l'ordine pubblico
informato a giustizia, non può essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con
Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore
chiarezza qualora si consideri che norma
suprema della vita umana è la legge divina,
eterna, oggettiva e universale, per mezzo
della quale Dio con sapienza e amore ordina,
dirige e governa l'universo e le vie della
comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere
umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto
la sua guida soavemente provvida, possa sempre
meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò
ognuno ha il dovere e quindi il diritto di
cercare la verità in materia religiosa, utilizzando
mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza
retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente
alla dignità della persona umana e alla sua
natura sociale: e cioè con una ricerca condotta
liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento
o dell'educazione, per mezzo dello scambio
e del dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi
vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano
agli altri la verità che hanno scoperta o
che ritengono di avere scoperta; inoltre,
una volta conosciuta la verità, occorre aderirvi
fermamente con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi
della legge divina attraverso la sua coscienza,
che è tenuto a seguire fedelmente in ogni
sua attività per raggiungere il suo fine
che è Dio. Non si deve quindi costringerlo
ad agire contro la sua coscienza. E non si
deve neppure impedirgli di agire in conformità
ad essa, soprattutto in campo religioso.
Infatti l'esercizio della religione, per
sua stessa natura, consiste anzitutto in
atti interni volontari e liberi, con i quali
l'essere umano si dirige immediatamente verso
Dio: e tali atti da un'autorità meramente
umana non possono essere né comandati, né
proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere
umano esige che egli esprima esternamente
gli atti interni di religione, comunichi
con altri in materia religiosa e professi
la propria religione in modo comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana
e allo stesso ordine stabilito da Dio per
gli esseri umani, quando si nega ad essi
il libero esercizio della religione nella
società, una volta rispettato l'ordine pubblico
informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in
forma privata e pubblica gli esseri umani
con decisione interiore si dirigono a Dio,
trascendono per loro natura l'ordine terrestre
e temporale delle cose. Quindi la potestà
civile, il cui fine proprio è di attuare
il bene comune temporale, deve certamente
rispettare e favorire la vita religiosa dei
cittadini, però evade dal campo della sua
competenza se presume di dirigere o di impedire
gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle
singole persone, compete ovviamente ad esse
anche quando agiscono in forma comunitaria.
I gruppi religiosi, infatti, sono postulati
dalla natura sociale tanto degli esseri umani,
quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste
esigenze dell'ordine pubblico non siano violate,
deve essere riconosciuto il diritto di essere
immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi
secondo norme proprie, nel prestare alla
suprema divinità il culto pubblico, nell'aiutare
i propri membri ad esercitare la vita religiosa,
nel sostenerli con il proprio insegnamento
e nel promuovere quelle istituzioni nelle
quali i loro membri cooperino gli uni con
gli altri ad informare la vita secondo i
principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il
diritto di non essere impediti con leggi
o con atti amministrativi del potere civile
di scegliere, educare, nominare e trasferire
i propri ministri, di comunicare con le autorità
e con le comunità religiose che vivono in
altre regioni della terra, di costruire edifici
religiosi, di acquistare e di godere di beni
adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto
di non essere impediti di insegnare e di
testimoniare pubblicamente la propria fede,
a voce e per scritto. Però, nel diffondere
la fede religiosa e nell'introdurre pratiche
religiose, si deve evitare ogni modo di procedere
in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni
disoneste o stimoli meno retti, specialmente
nei confronti di persone prive di cultura
o senza risorse: un tale modo di agire va
considerato come abuso del proprio diritto
e come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pu