DECRETO ORIENTALIUM ECCLESIARUM
SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE




PROEMIO

1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta infatti di Chiese illustri e venerande per antichità, in cui risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri, che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale. Perciò questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha deciso di stabilire alcuni punti principali, lasciando gli altri alla cura dei sinodi orientali e della Sede apostolica.

CHIESE PARTICOLARI O RITI

Varietà di riti e unità

2. La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra loro vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce alla unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.

I riti godono di uguale dignità

3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti--cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale--tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano Pontefice.

Si studino i vari riti

4. Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di unire le loro forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero. Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme. Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando opportune norme, decreti o rescritti.

PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
CHE DEV'ESSERE CONSERVATO

Benemerenze delle Chiese orientali

5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente quale patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime.

Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti

6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli orientali, Si raccomanda inoltre caldamente agli istituti religiosi e alla associazioni di rito latino che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto possibile, case o anche province di rito orientale.

I PATRIARCHI ORIENTALI

I patriarchi orientali

7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.

8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto alla dignità patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di onore legittimamente stabilita.
Onore e privilegi dei patriarchi orientali

9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici.
Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano essere alquanto adattati alle odierne condizioni.
I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.

Fondazione di nuovi patriarcati

10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma del diritto, degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una Chiesa particolare o rito.

11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico Concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al romano Pontefice.

DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti

12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi spettante la loro celebrazione e amministrazione.
La cresima

13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.

14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare. Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare.
La liturgia domenicale

15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio rito, anda i mezzi tradizionali di questa comune cooperazione, quali la fervente preghiera, la penitenza cristiana, nonché una formazione sempre più profonda dei fedeli, da impartirsi sia con la predicazione e la catechesi, sia anche con i vari mezzi di comunicazione sociale; formazione che deve tendere a mettere in luce le necessità, la natura e la grandezza della vocazione sacerdotale. Inoltre il Concilio stabilisce che le opere delle vocazioni, già erette o da erigersi nelle singole diocesi, regioni o nazioni, a norma delle direttive pontificie, debbano dirigere in maniera metodica e armonica tutta l'azione pastorale per le vocazioni, senza trascurare nessuna utile indicazione offerta dalla moderna scienza psicologica e sociologica, e la promuovano con una saggezza pari allo zelo.
È necessario poi che l'opera delle vocazioni con larghezza di vedute si apra oltre i confini delle singole diocesi, nazioni, famiglie religiose o riti e, guardando alle necessità della Chiesa universale, arrechi aiuto specialmente a quelle regioni dove più urgente è la richiesta di operai per la vigna del Signore.

Formazione nei seminari minori

3. Nei seminari minori eretti allo scopo di coltivare i germi della vocazione, gli alunni, per mezzo di una speciale formazione religiosa e soprattutto di un'appropriata direzione spirituale, si preparino a seguire Cristo redentore con animo generoso e cuore puro. Sotto la guida paterna dei superiori, coadiuvati opportunamente dai genitori, conducano un tenore di vita conveniente all'età, alla mentalità e allo sviluppo degli adolescenti, e in piena armonia con le norme di una sana psicologia, senza trascurare una congrua esperienza delle cose umane e i rapporti normali con la propria famiglia. Inoltre si adattino anche al seminario minore, per quanto lo consentono le sue finalità e la sua natura, le norme che seguono, relative ai seminari maggiori.
L'ordinamento degli studi deve essere tale da permettere agli alunni di proseguirli altrove senza inconvenienti, qualora intendessero abbracciare un altro stato di vita.
Con pari premura si coltivino altresì i germi della vocazione degli adolescenti o dei giovani in quegli istituti speciali che, in varie regioni, servono anche agli scopi dei seminari minori, nonché di coloro che vengono formati o in altre scuole o in altri ambienti educativi. Inoltre si abbia ben cura di promuovere istituti o altre iniziative per le vocazioni adulte.

III. Ordinamento dei seminari maggiori

Formazione pastorale

4. I seminari maggiori sono necessari per la formazione sacerdotale. In essi tutta l'educazione degli alunni deve tendere allo scopo di formarne veri pastori di anime, sull'esempio di nostro Signore Gesù Cristo maestro, sacerdote e pastore. Gli alunni perciò vengano preparati al ministero della parola, in modo da penetrare sempre meglio la parola di Dio rivelata, rendersela propria con la meditazione e saperla esprimere con la parola e con la vita; al ministero del culto e della santificazione, in modo che pregando e celebrando le azioni liturgiche sappiano esercitare il ministero della salvezza per mezzo de sacrificio eucaristico e dei sacramenti; all'ufficio di pastore, per essere in grado di rappresentare in mezzo agli uomini Cristo, il quale non " venne per essere servito, ma per servire e dare la sua vita a redenzione delle moltitudini " (Mc 10,45; cfr. Gv 13,12-17) e di guadagnare molti, facendosi servi di tutti (cfr 1 Cor 9,19). Pertanto tutti gli aspetti della formazione, spirituale, intellettuale, disciplinare, siano con piena armonia indirizzati a questo fine pastorale, e tutti i superiori e i maestri si applicheranno a raggiungere questo fine con zelo e con azione concorde, nel fede le ossequio all'autorità del vescovo.

I superiori

5. Poiché la formazione degli alunni dipende dal la saggezza dei regolamenti, ma più ancora dalla idoneità degli educatori, i superiori e i professori dei seminari devono essere scelti fra
gli elementi migliori e diligentemente preparati con un corredo fatto di solida dottrina, di conveniente esperienza pastorale e di una speciale formazione spirituale e pedagogica. Bisogna perciò che a questo fine si organizzino appositi istituti, o almeno dei corsi con programmi organici, nonché convegni di superiori di seminario da tenersi periodicamente.
I superiori e i professori abbiano viva la consapevolezza di quanto la formazione degli alunni dipenda dal loro modo di pensare e di agire; sotto la guida del rettore siano in strettissima unità di spirito e di azione, e fra loro e con gli alunni formino una famiglia tale da tradurre in pratica la preghiera del Signore: "Che siano una cosa sola" (Gv 17,11) e da alimentare negli alunni la gioia della propria vocazione. Il vescovo incoraggi con continua e premurosa predilezione coloro che lavorano nel seminario e si dimostri vero padre in Cristo verso gli alunni. Tutti i sacerdoti considerino il seminario come il cuore della diocesi e ad esso volentieri diano il proprio aiuto.

6. Con vigile cura, proporzionata alla età dei singoli e al loro sviluppo, si indaghi sulla retta intenzione e la libera volontà dei candidati, sulla loro idoneità spirituale, morale e intellettuale, sulla necessaria salute fisica e psichica, considerando anche le eventuali inclinazioni ereditarie. Si ponderi altresì la capacità dei candidati a sÜ=€