DECRETO ORIENTALIUM ECCLESIARUM
SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE
PROEMIO
1. La Chiesa cattolica ha in grande stima
le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni
ecclesiastiche e la disciplina della vita
ecclesiastica della Chiese orientali. Si
tratta infatti di Chiese illustri e venerande
per antichità, in cui risplende la tradizione
apostolica tramandata dai Padri, che costituisce
parte del patrimonio divinamente rivelato
e indiviso della Chiesa universale. Perciò
questo santo ed ecumenico Concilio, preso
da sollecitudine per le Chiese orientali,
che di questa tradizione sono testimoni viventi,
e desiderando che esse fioriscano e assolvano
con nuovo vigore apostolico la missione loro
affidata, oltre a quanto riguarda tutta la
Chiesa ha deciso di stabilire alcuni punti
principali, lasciando gli altri alla cura
dei sinodi orientali e della Sede apostolica.
CHIESE PARTICOLARI O RITI
Varietà di riti e unità
2. La Chiesa santa e cattolica, che è il
corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli
che sono organicamente uniti nello Spirito
Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti
e da uno stesso governo, e che unendosi in
varie comunità stabili, congiunti dalla gerarchia,
costituiscono le Chiese particolari o riti.
Tra loro vige una mirabile comunione, di
modo che la varietà non solo non nuoce alla
unità della Chiesa, ma anzi la manifesta.
È infatti intenzione della Chiesa cattolica
che rimangano salve e integre le tradizioni
di ogni Chiesa o rito particolare; parimenti
essa vuole adattare il suo tenore di vita
alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.
I riti godono di uguale dignità
3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente
che dell'Occidente, sebbene siano in parte
tra loro differenti in ragione dei cosiddetti
riti--cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica
e patrimonio spirituale--tuttavia sono allo
stesso modo affidate al governo pastorale
del romano Pontefice, il quale per volontà
divina succede al beato Pietro nel primato
sulla Chiesa universale. Esse quindi godono
di pari dignità, cosicché nessuna di loro
prevale sulle altre per ragioni di rito;
fruiscono degli stessi diritti e sono tenute
agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda
la predicazione del Vangelo in tutto il mondo
(cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano
Pontefice.
Si studino i vari riti
4. Si provveda perciò in tutto il mondo a
tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari
e a questo scopo si erigano parrocchie e
una propria gerarchia, dove lo richieda il
bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie
poi delle varie Chiese particolari che hanno
giurisdizione sullo stesso territorio, procurino,
col mutuo scambio di consigli e in periodici
incontri, di promuovere l'unità di azione
e di unire le loro forze per aiutare le opere
comuni, onde far progredire più speditamente
il bene della religione e più efficacemente
tutelare la disciplina del clero. Tutti i
chierici e i candidati agli ordini sacri
siano bene istruiti sui riti e specialmente
circa le norme pratiche in materie inter-rituali;
anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano
istruiti anche i laici sui riti e le loro
norme. Infine, tutti e singoli i cattolici
e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità
acattolica che vengano alla pienezza della
comunione cattolica, mantengano dovunque
il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto
è possibile, lo osservino, salvo il diritto
in casi particolari di persone, comunità
o regioni, di far ricorso alla Sede apostolica;
questa, quale suprema arbitra delle relazioni
inter-ecclesiali, provvederà essa stessa
alle necessità secondo lo spirito ecumenico,
o farà provvedere da altre autorità, dando
opportune norme, decreti o rescritti.
PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
CHE DEV'ESSERE CONSERVATO
Benemerenze delle Chiese orientali
5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni
ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto
le Chiese orientali si siano rese benemerite
verso tutta la Chiesa. Per questo il santo
Concilio non solo circonda di doverosa stima
e di giusta lode questo loro patrimonio ecclesiastico
e spirituale, ma lo considera fermamente
quale patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara
quindi solennemente che le Chiese d'Oriente
come quelle di Occidente, hanno il diritto
e il dovere di reggersi secondo le proprie
discipline particolari, poiché si raccomandano
per veneranda antichità, si accordano meglio
con i costumi dei loro fedeli e sono più
adatte a provvedere al bene delle loro anime.
Non si introducano mutamenti arbitrari nei
riti
6. Tutti gli orientali sappiano con tutta
certezza che possono sempre e devono conservare
i loro legittimi riti e la loro disciplina,
e che non si devono introdurre mutazioni,
se non per ragione del proprio organico progresso.
Pertanto, tutte queste cose devono essere
con somma fedeltà osservate dagli stessi
orientali, i quali devono acquistarne una
conoscenza sempre più profonda e una pratica
più perfetta; qualora, per circostanze di
tempo o di persone, fossero indebitamente
venuti meno ad esse, procurino di ritornare
alle avite tradizioni. Quelli che per ragione
o di ufficio o di ministero apostolico hanno
frequente relazione con le Chiese orientali
o con i loro fedeli, secondo l'importanza
dell'ufficio che occupano siano accuratamente
istruiti nella conoscenza e nella pratica
dei riti, della disciplina, della dottrina,
della storia e delle caratteristiche degli
orientali, Si raccomanda inoltre caldamente
agli istituti religiosi e alla associazioni
di rito latino che prestano la loro opera
nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali,
che per una maggiore efficacia dell'apostolato,
fondino, per quanto possibile, case o anche
province di rito orientale.
I PATRIARCHI ORIENTALI
I patriarchi orientali
7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa
l'istituzione patriarcale, già riconosciuta
dai primi Concili ecumenici. Col nome di
patriarca orientale si intende un vescovo,
cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi,
compresi i metropoliti, il clero e i fedeli
del proprio territorio o rito, a norma del
diritto e salvo restando il primato del romano
Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca
di qualche rito fuori dei confini del territorio
patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato
alla gerarchia del patriarcato dello stesso
rito.
8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese
orientali siano cronologicamente posteriori
ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto
alla dignità patriarcale, salva restando
tra loro la precedenza di onore legittimamente
stabilita.
Onore e privilegi dei patriarchi orientali
9. Secondo un'antichissima tradizione della
Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali
è riservato uno speciale onore, dato che
ognuno presiede al suo patriarcato come padre
e capo. Perciò questo santo Concilio stabilisce
che siano ripristinati i loro diritti e privilegi,
secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa
e i decreti dei Concili ecumenici.
Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti
al tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente,
quantunque debbano essere alquanto adattati
alle odierne condizioni.
I patriarchi coi loro sinodi costituiscono
la superiore istanza per qualsiasi problema
del patriarcato, non escluso il diritto di
costituire nuove eparchie e di nominare vescovi
del loro rito entro i confini del territorio
patriarcale, salvo restando l'inalienabile
diritto del romano Pontefice di intervenire
nei singoli casi.
Fondazione di nuovi patriarcati
10. Quanto si è detto dei patriarchi vale
anche, a norma del diritto, degli arcivescovi
maggiori che presiedono a tutta una Chiesa
particolare o rito.
11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle
Chiese orientali è una forma tradizionale
di governo, il santo ed ecumenico Concilio
desidera che, dove sia necessario, si erigano
nuovi patriarcati, la cui fondazione è riservata
al Concilio ecumenico o al romano Pontefice.
DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti
12. Il santo Concilio ecumenico conferma
e loda e, se occorre, desidera che venga
ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti
vigente presso le Chiese orientali, e così
pure la prassi spettante la loro celebrazione
e amministrazione.
La cresima
13. La disciplina circa il ministro della
sacra cresima, vigente fino dai più antichi
tempi presso gli orientali, sia pienamente
ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire
questo sacramento col crisma benedetto dal
patriarca o dal vescovo.
14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente
conferire questo sacramento, sia insieme
col battesimo sia separatamente, a tutti
i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il
latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni
del diritto sia comune sia particolare. Anche
i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà
che godono circa l'amministrazione di questo
sacramento, possono amministrarlo pure ai
fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio
al rito, osservando per la liceità le prescrizioni
del diritto sia comune che particolare.
La liturgia domenicale
15. I fedeli sono tenuti la domenica e le
feste a intervenire alla divina liturgia
o, secondo le prescrizioni o consuetudini
del proprio rito, anda
i mezzi tradizionali di questa comune cooperazione,
quali la fervente preghiera, la penitenza
cristiana, nonché una formazione sempre più
profonda dei fedeli, da impartirsi sia con
la predicazione e la catechesi, sia anche
con i vari mezzi di comunicazione sociale;
formazione che deve tendere a mettere in
luce le necessità, la natura e la grandezza
della vocazione sacerdotale. Inoltre il Concilio
stabilisce che le opere delle vocazioni,
già erette o da erigersi nelle singole diocesi,
regioni o nazioni, a norma delle direttive
pontificie, debbano dirigere in maniera metodica
e armonica tutta l'azione pastorale per le
vocazioni, senza trascurare nessuna utile
indicazione offerta dalla moderna scienza
psicologica e sociologica, e la promuovano
con una saggezza pari allo zelo.
È necessario poi che l'opera delle vocazioni
con larghezza di vedute si apra oltre i confini
delle singole diocesi, nazioni, famiglie
religiose o riti e, guardando alle necessità
della Chiesa universale, arrechi aiuto specialmente
a quelle regioni dove più urgente è la richiesta
di operai per la vigna del Signore.
Formazione nei seminari minori
3. Nei seminari minori eretti allo scopo
di coltivare i germi della vocazione, gli
alunni, per mezzo di una speciale formazione
religiosa e soprattutto di un'appropriata
direzione spirituale, si preparino a seguire
Cristo redentore con animo generoso e cuore
puro. Sotto la guida paterna dei superiori,
coadiuvati opportunamente dai genitori, conducano
un tenore di vita conveniente all'età, alla
mentalità e allo sviluppo degli adolescenti,
e in piena armonia con le norme di una sana
psicologia, senza trascurare una congrua
esperienza delle cose umane e i rapporti
normali con la propria famiglia. Inoltre
si adattino anche al seminario minore, per
quanto lo consentono le sue finalità e la
sua natura, le norme che seguono, relative
ai seminari maggiori.
L'ordinamento degli studi deve essere tale
da permettere agli alunni di proseguirli
altrove senza inconvenienti, qualora intendessero
abbracciare un altro stato di vita.
Con pari premura si coltivino altresì i germi
della vocazione degli adolescenti o dei giovani
in quegli istituti speciali che, in varie
regioni, servono anche agli scopi dei seminari
minori, nonché di coloro che vengono formati
o in altre scuole o in altri ambienti educativi.
Inoltre si abbia ben cura di promuovere istituti
o altre iniziative per le vocazioni adulte.
III. Ordinamento dei seminari maggiori
Formazione pastorale
4. I seminari maggiori sono necessari per
la formazione sacerdotale. In essi tutta
l'educazione degli alunni deve tendere allo
scopo di formarne veri pastori di anime,
sull'esempio di nostro Signore Gesù Cristo
maestro, sacerdote e pastore. Gli alunni
perciò vengano preparati al ministero della
parola, in modo da penetrare sempre meglio
la parola di Dio rivelata, rendersela propria
con la meditazione e saperla esprimere con
la parola e con la vita; al ministero del
culto e della santificazione, in modo che
pregando e celebrando le azioni liturgiche
sappiano esercitare il ministero della salvezza
per mezzo de sacrificio eucaristico e dei
sacramenti; all'ufficio di pastore, per essere
in grado di rappresentare in mezzo agli uomini
Cristo, il quale non " venne per essere
servito, ma per servire e dare la sua vita
a redenzione delle moltitudini " (Mc
10,45; cfr. Gv 13,12-17) e di guadagnare
molti, facendosi servi di tutti (cfr 1 Cor
9,19). Pertanto tutti gli aspetti della formazione,
spirituale, intellettuale, disciplinare,
siano con piena armonia indirizzati a questo
fine pastorale, e tutti i superiori e i maestri
si applicheranno a raggiungere questo fine
con zelo e con azione concorde, nel fede
le ossequio all'autorità del vescovo.
I superiori
5. Poiché la formazione degli alunni dipende
dal la saggezza dei regolamenti, ma più ancora
dalla idoneità degli educatori, i superiori
e i professori dei seminari devono essere
scelti fra
gli elementi migliori e diligentemente preparati
con un corredo fatto di solida dottrina,
di conveniente esperienza pastorale e di
una speciale formazione spirituale e pedagogica.
Bisogna perciò che a questo fine si organizzino
appositi istituti, o almeno dei corsi con
programmi organici, nonché convegni di superiori
di seminario da tenersi periodicamente.
I superiori e i professori abbiano viva la
consapevolezza di quanto la formazione degli
alunni dipenda dal loro modo di pensare e
di agire; sotto la guida del rettore siano
in strettissima unità di spirito e di azione,
e fra loro e con gli alunni formino una famiglia
tale da tradurre in pratica la preghiera
del Signore: "Che siano una cosa sola"
(Gv 17,11) e da alimentare negli alunni la
gioia della propria vocazione. Il vescovo
incoraggi con continua e premurosa predilezione
coloro che lavorano nel seminario e si dimostri
vero padre in Cristo verso gli alunni. Tutti
i sacerdoti considerino il seminario come
il cuore della diocesi e ad esso volentieri
diano il proprio aiuto.
6. Con vigile cura, proporzionata alla età
dei singoli e al loro sviluppo, si indaghi
sulla retta intenzione e la libera volontà
dei candidati, sulla loro idoneità spirituale,
morale e intellettuale, sulla necessaria
salute fisica e psichica, considerando anche
le eventuali inclinazioni ereditarie. Si
ponderi altresì la capacità dei candidati
a sÜ= €